i professionisti in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale;
1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonche’ la durata degli specifici insegnamenti.
2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi:
a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell’incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attivita’ a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi e’ affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorita’ scolastiche o universitarie.
4. La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi e’ approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformita’, le proposte che i soggetti organizzatori formulano.
5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale e’ affidato il compito di:
a) predisporre il modulo formativo in conformita’ con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento;
b) coordinare l’attivita’ formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento degli incarichi di docenza.
6. I soggetti organizzatori possono altresi’ proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento di incarichi di docenza.
7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, puo’ proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le universita’, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.
Prezzo 200,00 €
Prezzo 990,00 €
Prezzo 990,00 €